Art. 3.
(Durata della corresponsione della retribuzione sociale).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni di età o che risiedono nelle aree previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente a quello di inizio della corresponsione della retribuzione sociale.
      2. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine di durata inferiore a quattro mesi entro l'anno solare non sono computati ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.
      3. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita del diritto alla corresponsione della retribuzione sociale.